Digital Markets Act

Il Digital Markets Act (D.M.A.), è entrato in vigore, con l’obiettivo principale di disciplinare il ruolo nei mercati digitali dei gatekeeper, cioè i soggetti che gestiscono le piattaforme e i servizi che mettono in collegamento in via indiretta imprese e consumatori.

Obiettivo: evitare un fenomeno di controllo di interi ecosistemi di piattaforme

La rilevanza delle piattaforme digitali nel mercato economico, tuttavia, presta il fianco a fenomeni di alterazione della libera concorrenza, che il Digital Markets Act si pone l’obiettivo di regolare e limitare, al fine di evitare che in capo a poche grandi aziende si ingeneri un fenomeno di controllo di interi ecosistemi di piattaforme, estremamente difficile da sfidare o contrastare per gli operatori di mercato più piccoli.

La “contendibilità”, in un mercato simile, “è ridotta in particolare a causa dell’esistenza di barriere molto alte all’ingresso o all’uscita, tra cui i costi di investimento elevati, che in caso di uscita non possono essere recuperati o possono essere recuperati con difficoltà, e l’assenza di alcuni input chiave nell’economia digitale, quali i dati, o l’accesso ridotto agli stessi. Cresce di conseguenza la probabilità che i mercati sottostanti non funzionino correttamente, o non siano in grado di farlo nell’immediato futuro”.

Per tali motivazioni si è reso necessario pianificare un intervento legislativo, che possa costituire un prezioso fondamento per lo sviluppo delle normative antitrust internazionali e garantire lo sviluppo equo e competitivo del mercato. Come rilevato all’interno dei considerando del regolamento, siano già presenti sul panorama normativo nazionale delle soluzioni volte ad affrontare le pratiche sleali e la contendibilità dei servizi digitali: tuttavia, la frammentazione della normativa ha reso necessario un intervento coordinato e coerente a livello di Unione, al fine di rendere un’interpretazione univoca della disciplina e ridurre, per quanto possibile, i costi connessi agli oneri di conformità per le aziende di settore.

Digital Markets Act: vigilanza e sanzioni

Alla Commissione Europea sono affidati poteri di indagine al fine di verificare il rispetto degli obblighi imposti dal Digital Markets Act. Quest’ultima può aprire un procedimento di indagine, richiedere alle imprese le informazioni necessarie, procedere ad audizioni, raccogliere dichiarazioni, effettuare ispezioni e, più in generale, porre in essere tutte le attività previste dal Capo V del Regolamento.

Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che dispone misure provvisorie nei confronti del gatekeeper, ove constati prima facie la sussistenza di un’infrazione degli obblighi posti in capo al gatekeeper dagli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento.

L’inosservanza degli obblighi sanciti dal Digital Markets Act, oltre che delle misure indicate dalla Commissione e degli impegni assunti dal gatekeeper, può comportare l’irrogazione di ammende pari a fino il 10% del fatturato totale mondiale realizzato dal gatekeeper nel precedente esercizio finanziario, in base alla gravità, durata e frequenza della violazione.

Nel caso in cui vi sia un’inosservanza ripetuta degli obblighi previsti dal Digital Markets Act, la sanzione può arrivare al 20% del fatturato totale del gatekeeper realizzato a livello mondiale nel corso del precedente esercizio finanziario.

Nel caso in cui vi sia una “inosservanza sistematica” del DMA da parte di un gatekeeper, ossia se lo stesso viola il regolamento almeno tre volte nell’arco di otto anni, è data facoltà alla Commissione europea di avviare un’indagine di mercato e, ove necessario, imporre rimedi comportamentali o strutturali alla società.

Fonte: cybersecurity360 (Clicca qui per la notizia integrale)

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