Chi deve pubblicare l’importo dei contributi pubblici ricevuti sul proprio sito web?

 

La Legge 124/2017, commi 125 -129, stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno sia necessario pubblicare sul proprio sito aziendale l’elenco completo degli aiuti e contributi pubblici di cui si è usufruito nel corso dell’esercizio della propria attività nell’anno precedente. 

 

Chi li deve pubblicare?

I soggetti iscritti al Registro delle Imprese devono pubblicare sul proprio sito, entro e non oltre il 30 giugno 2021 o 2022 o 2023, ecc, l’elenco dettagliato degli aiuti e dei contributi pubblici avuti nel corso dell’anno precedente. 

Di seguito l’elenco di chi deve pubblicare i contributi ricevuti sul proprio sito internet:

  • società di capitali (SPA, SRL, SAPA)
  • società di persone (SNC, SAS)
  • ditte individuali esercenti attività di impresa, qualunque sia il regime contabile di appartenenza 
  • tutte le società cooperative le cooperative sociali

 

I liberi professionisti non hanno l’obbligo di pubblicazione dell’elenco completo di eventuali contributi pubblici ricevuti.

 

Da chi possono essere erogati questi contributi?

Precisiamo che gli aiuti e i contributi pubblici per i quali vige l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito entro il 30 giugno, sono erogati da:

  • Stato – Regioni – Province – Comuni – Comunità montane e relativi consorzi
  • Camera di Commercio (artigianato, agricoltura, industria)
  • Istituzioni Universitarie
  • Istituti autonomi case popolari
  • Società a controllo pubblico
  • Enti pubblici generici anche non economici
  • Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale
  • ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni)
  • Agenzie fiscali

 

Le soglie che determinano la pubblicazione

L’obbligo di pubblicazione è valido per importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro. 

Se il totale dei sostegni ricevuti è inferiore a 10.000 euro non vige alcun obbligo.

Se si è beneficiato di più contributi, singolarmente inferiori a 10.000 euro, ma in totale pari a superiori alla suddetta soglia, occorre procedere con la pubblicazione. 

 

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