Legge sul volantinaggio: cosa prevede?

È pratica comune quella di distribuire volantini per pubblicizzare la propria attività lavorativa. Ma è possibile farlo senza autorizzazioni?

Il volantino è lo strumento preferito da imprese e professionisti per sponsorizzare i servizi offerti ai consumatori. Le dimensioni ridotte, la possibilità di distribuirlo rapidamente, la grafica accattivante lo rendono il mezzo ideale per raggiungere velocemente i destinatari. Ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le esigenze: per strada puoi imbatterti in volantini in bianco e nero o a colori, di dimensioni ridotte o in formato A4, con scopi pubblicitari o a contenuto politico. E te li ritrovi anche sul parabrezza della macchina, sotto la porta dello studio, nella cassetta delle lettere. 

Volantinaggio: quali norme si applicano?
In materia di volantinaggio si applicano diverse disposizioni, alcune di carattere penale altre di natura amministrativa. Procediamo con ordine al fine di evitarti inutili confusioni di idee.

La prima regola che ti interessa è quella contenuta all’interno codice penale. L’art. 663 [1] fa espresso riferimento a chi mette in circolazione, con qualsiasi modalità, scritti o disegni senza avere l’autorizzazione prevista per legge. La disposizione prevede, in particolare, una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di violazione del divieto. Non incide, quindi, sulla libertà personale del trasgressore, ma lo sanziona dal punto di vista economico.

Se leggi attentamente il testo dell’articolo 663 c.p. ti accorgi subito di un dato importante: l’attività di volantinaggio non è libera, ma è condizionata dal rilascio di una specifica autorizzazione. In altre parole, per poter distribuire o consegnare materiale pubblicitario scritto o disegnato su un volantino devi avere un lasciapassare dell’autorità competente. Ma a chi va presentata la richiesta di autorizzazione? La risposta è la seguente: la domanda deve essere presentata al Comune o alla Provincia del luogo in cui il volantinaggio deve essere fatto.

Volantinaggio: i regolamenti comunali e provinciali
La distribuzione di volantini deve essere realizzata nel rispetto delle norme del codice penale e dei regolamenti comunali e provinciali adottati in materia. Se tale è la situazione, non sottovalutare un aspetto interessante. Mentre l’art. 663 c.p. si applica su tutto il territorio nazionale, le norme contenute nei regolamenti possono essere diverse da Comune a Comune e da Provincia a Provincia.

Un consiglio appare quindi indispensabile: se intendi pubblicizzare i servizi che offri come imprenditore o professionista e intendi utilizzare lo strumento del volantino, prima di tutto assumi tutte le informazioni che sono essere necessarie per evitare di andare incontro a sanzioni. In altre parole, devi conoscere le regole adottate dal tuo Comune o dalla tua Provincia in tema di volantinaggio, se del caso rivolgendoti direttamente a un avvocato. Soltanto dopo, consapevole di tutto ciò cui vai incontro, potrai procedere con gli aspetti burocratici.

Anche se le regole variano a seconda del luogo di riferimento, di solito per autorizzare il volantinaggio si richiede il rispetto di due requisiti: il pagamento di una tassa di importo abbastanza contenuto e il contenuto lecito del volantino. È, cioè, necessario che non si tratti di materiale contrario al buon costume, all’ordine pubblico e a norme inderogabili (c.d. imperative) del nostro ordinamento giuridico.

Si ringrazia La LEGGE PER TUTTI – Fonte Legge sul volantinaggio: cosa-prevede?

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